Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

E’ ora possibile commentare, dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica, il testo delle disposizioni legislative alla luce degli emendamenti e delle modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare.

a)- Il contratto a tempo determinato:

Confermiamo che è stato integralmente rivisto l’impianto del D.lgs. 81/2015.

Il contratto privo di causale potrà essere stipulato per un periodo massimo di 12 mesi.

Per periodi più lunghi oppure in occasione delle proroghe o dei rinnovi, invece, il ricorso alla forma contrattuale oggetto d’esame dovrà essere motivato.

Le causali tipizzate dal legislatore sono le seguenti:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive.

In sede di conversione è stata corretta la causale “sostitutiva” (“ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”).

2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

Possiamo rilevare, sin da subito, che le ipotesi previste nel decreto sono sicuramente più stringenti rispetto a quelle stabilite dalla legislazione vigente prima dell’adozione del D.lgs. 81/2015.

E’ scomparsa, altresì, la facoltà delle parti sociali di individuare causali alternative oppure aggiuntive.

Il legislatore, poi, ha chiaramente determinato la sanzione stabilendo, al comma 1 bis (dell’art. 21) che “in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”».

La durata massima del contratto a tempo determinato è stata fissata in 24 mesi.

Il contratto a tempo determinato, poi, potrà essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

Anche in questo caso è stata stabilita la sanzione: in caso di violazione delle disposizioni appena citate (quella sui rinnovi e le proroghe) il contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato.

I contratti per attività stagionali, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 (che abbiamo già commentato).

Il numero delle proroghe consentite è pari a 4 (invece di 5 come normate dal D.lgs. 81/2015).

E’ stata altresì inserita la norma transitoria.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Ne consegue che se verrà concordato un rinnovo oppure una proroga dei contratti in essere resteranno applicabili le norme precedenti.

Il contratto a tempo determinato potrà essere impugnato entro centottanta (non più 120 giorni) giorni dalla cessazione del singolo contratto.

b)- La somministrazione di lavoro:

Più consistenti sono state, in sede di conversione, le modifiche alla disciplina della somministrazione.

Il comma 2° dell’art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è stato così sostituito “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23 (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

E’ possibile, dunque, anche in sede territoriale ,stabilire percentuali diverse attraverso accordi con le OO.SS.

Per la prima volta, poi, anche nei settori in cui non vi erano limitazioni contrattuali (ad esempio quello metalmeccanico) è stato fissato un tetto alla somministrazione a tempo determinato.

V’è di più che a differenza del testo originario il legislatore ha ora stabilito che “le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (quelle per far ricorso al contratto a tempo determinato), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore”.

Nel caso in cui, dunque, la somministrazione verrà disposta al di fuori dei limiti stabiliti dal detto articolo 31 e dall’art.19, comma 1, il rapporto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 (“quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”), potrà trasformarsi a tempo indeterminato.

E’ stata, infine, ripristinato il reato di somministrazione fraudolenta (Art. 38-bis. — (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).

Dovrebbe, anche se non vi è una disposizione specifica, trovare applicazione, stante l’assoggettamento della somministrazione alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato, la norma transitoria rinvenibile all’art.21 n.2 (“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”).

Avv. Carmine Di Risio