Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. decreto dignità) – Aggiornamenti

Non è possibile, ad oggi, aggiungere ulteriori elementi di certezza.

Parrebbe, però, che il testo approvato dal Consiglio dei ministri (fonte http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/07/Decreto-dignita-approvato-2-7-2018.pdf) differisca dalla bozza sottoposta al suo esame in data 2 luglio 2018 come segue:

a)- Il contratto a tempo determinato:

  • Durata massima del contratto a tempo determinato: 24 mesi
  • Numero massimo di proroghe: 4
  • Causali tipizzate dal legislatore:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività̀ del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;

2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività̀ ordinaria;

  • Il contratto a tempo determinato potrà essere impugnato entro centottanta giorni (180) dalla cessazione del singolo contratto.

b)- La somministrazione di lavoro:

Non vi sono sostanziali novità rispetto alla bozza sottoposta al vaglio del C.d.M.

Avv. Carmine Di Risio