Non è possibile, ad oggi, aggiungere ulteriori elementi di certezza.
Parrebbe, però, che il testo approvato dal Consiglio dei ministri (fonte http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/07/Decreto-dignita-approvato-2-7-2018.pdf) differisca dalla bozza sottoposta al suo esame in data 2 luglio 2018 come segue:
a)- Il contratto a tempo determinato:
- Durata massima del contratto a tempo determinato: 24 mesi
- Numero massimo di proroghe: 4
- Causali tipizzate dal legislatore:
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività̀ del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività̀ ordinaria;
- Il contratto a tempo determinato potrà essere impugnato entro centottanta giorni (180) dalla cessazione del singolo contratto.
b)- La somministrazione di lavoro:
Non vi sono sostanziali novità rispetto alla bozza sottoposta al vaglio del C.d.M.
Avv. Carmine Di Risio