Con l’art. 4 D.L. 44/2021 il legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione (per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2) per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
La vaccinazione, anzi, costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° aprile 2021), ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le Regioni e le Province Autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la segnalazione dall’Ordine o dal datore di lavoro, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere.
Decorsi i termini appena menzionati, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Ricevuta la comunicazione dall’azienda sanitaria, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione oppure altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il procedimento avrà la durata complessiva di 20 giorni.
Per “operatore di interesse sanitario” dev’essere inteso (cfr. Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2) il Massofisioterapista (Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall’art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Legge 1 febbraio 2006 n. 43, comma 2, art. 1) L’Operatore socio-sanitario (Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 – G.U. 19.04.2001, n. 91), l’Assistente di Studio Odontoiatrico (Acc. Stato -Regioni 23.11. 2017 recepito D.P.C.M. 09.02.2018 – G.U. 06.04.2018, n. 80) Il Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici (R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1) l’Ottico (R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12), l’Odontotecnico (R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11) e la (Puericultrice L. 19 luglio 1940, n. 1098).
Avv. Carmine Di Risio