Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. decreto dignità)

L’incertezza, in ordine al decreto legge oggetto d’esame, regna sovrana.

L’unico testo a disposizione dei commentatori è la bozza sottoposta all’esame del pre-Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018.

Gli elementi di novità del citato decreto legge sono i seguenti:

a)- Il contratto a tempo determinato:

E’ stato, in sostanza, integralmente rivisto l’impianto del D.lgs. 81/2015.

Il contratto privo di causale potrà essere stipulato per un periodo massimo di 12 mesi.

Per periodi più lunghi oppure in occasione delle proroghe il ricorso alla forma contrattuale oggetto d’esame dovrà essere motivato.

Le causali tipizzate dal legislatore sono le seguenti:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività̀ del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;

2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività̀ ordinaria;

3) esigenze relative alle attività̀ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.

Possiamo rilevare, sin da subito, che le ipotesi previste nel decreto sono sicuramente più stringenti rispetto a quelle stabilite dalla legislazione vigente prima dell’emanazione del D.lgs. 81/2015.

E’ scomparsa, altresì, la facoltà delle parti sociali di individuare causali alternative oppure aggiuntive.

La durata massima del contratto a tempo determinato non è di facile individuazione.

La bozza del decreto legge prevede, quale termine massimo di durata del c.t.d.,  36 mesi che parrebbe, però, essere stato  ridotto a 24 mesi in sede di Consiglio dei Ministri (come può evincersi dal comunicato stampa del C.d.M. nr. 8 del 2 luglio 2018).

Il numero delle proroghe consentite è pari a 4 (invece di 5 come normate dal D.lgs. 81/2015).

Il contratto a tempo determinato puòà essere impugnato entro duecentosettanta (non più 120 giorni) dalla cessazione del singolo contratto.

a)- La somministrazione di lavoro:

L’unica modifica attuata del legislatore è la sostituzione del comma 2° dell’art. 34 del D.lgs. 81/2015. 2.

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore sarà soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all’articolo 21 come appena sopra descritto.

A primo impatto il legislatore, restando immutata la restante disciplina, sembra aver voluto privilegiare la somministrazione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato.

Gli effetti sugli utilizzatori dovrebbero essere estremamente contenuti (se non insussistenti).

Avv. Carmine Di Risio